Art. 1.
(Delega al Governo).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della giustizia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati da esprimere entro sessanta giorni dalla data di assegnazione, un decreto legislativo recante il nuovo codice penale militare di pace, comprensivo delle disposizioni penali intese ad assicurare il pieno rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario nel corso delle missioni militari armate all'estero autorizzate dal Parlamento.
      2. Il codice penale militare di pace di cui al comma 1 entra in vigore decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo emanato in attuazione della delega prevista dal medesimo comma 1.
      3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del codice penale militare di pace di cui ai commi 1 e 2, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi indicati all'articolo 2 e secondo le modalità previste dal comma 1 del presente articolo.